Avvocato per Separazione a Bologna
assistenza legale completa

per gestire la fine di un rapporto

Siamo a tua disposizione per orientarti nel trovare la soluzione legale migliore in base alle tue necessità. Puoi usufruire del servizio di consulenza legale in studio o in video-chiamata.

*La consulenza legale gratuita ha una durata massima di 30 minuti ed è orientativa. La consulenza verrà fissata in base alle disponibilità dello studio. Per una consulenza personalizzata e approfondita richiedi maggiori informazioni.

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Avvocato per Separazione a Bologna
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per gestire la fine di un rapporto

La separazione non è un momento facile da affrontare

La fine di una vita insieme o di una relazione rappresenta un momento delicato della tua vita e potrebbe non essere indolore, soprattutto se ci sono figli.

È importante fronteggiare in modo adeguato la separazione affidandosi ad un avvocato matrimonialista dotato di esperienza, per evitare di finire in situazioni spiacevoli.

Basta pensare alla difficile condizione emotiva che si viene a creare quando viene ostacolato il rapporto con i figli, o ai gravi problemi che possono scaturire da una cattiva regolamentazione degli obblighi di mantenimento.

È molto importante non sottovalutare nessun aspetto per evitare contrasti futuri.

Affidarsi ad un avvocato matrimonialista non vuol dire entrare in conflitto con il coniuge, ma significa assicurarsi la tutela dei propri diritti e dei diritti dei propri figli; significa, in definitiva, difendere la propria serenità.

Assistenza completa, giudiziale e stragiudiziale per separazioni

Un supporto adeguato per superare questo momento con serenità

Che cosa facciamo

Perchè scegliere noi

Ci occupiamo dal 1992 di diritto di famiglia: un settore  che richiede sensibilità, competenza ed esperienza.

Possiamo supportarti in tutte le delicate fasi della separazione, del divorzio o della fine della convivenza.

Ti assicureremo un’assistenza legale completa per risolvere qualunque problematica dovesse sorgere, riducendo disagi e tempi.

Avvocato Rita Rossi

Una vita dedicata allo studio del diritto di famiglia

Una professionista riconosciuta

Dal 1990 esercita la professione di avvocato, con una particolare dedizione al diritto di famiglia, ambito in cui presta consulenza e assistenza sia in giudizio sia stragiudiziale.

La consulenza legale e l’assistenza a favore del cliente si basano su una conoscenza approfondita e specialistica della materia di competenza e sull’aggiornamento costante che l’avvocato Rita Rossi cura attraverso la pubblicazione di libri e la partecipazione attiva a convegni di settore.

Lo studio legale

Lo studio legale dell’avvocato Rita Rossi ha sede a Bologna ed opera in materia di separazione e divorzio, sia consensuale che giudiziale, in tutto il territorio nazionale.

All’interno dello studio lavorano 3 avvocati, in grado di fornire un’assistenza legale di alto livello in ambito matrimonialista.

Il valore aggiunto di questo team di avvocati è dato dal sapere lavorare in sinergia, unendo le rispettive abilità e competenze, offrendo ai clienti risposte pronte e ritagliate su misura.

Il nostro obiettivo è fornire un supporto concreto ed efficace al cliente.

L'opinione di chi si è rivolto a noi

Un giudizio dalle persone che ci hanno incontrato

Marco R.
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Dovevo uscire da un matrimonio non felice. L'avvocato Rita Rossi mi ha egregiamente supportato in tutte le fasi del mio divorzio.
Andrea T.
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Dopo frequenti tradimenti della mia compagna mi sono rivolto all'Avvocato Rita Rossi per avere un consulto: ella mi ha aiutato in questo doloro passaggio. La mia situazione legale non era delle migliori ma sono comunque felice di come si è conclusa questa storia.
Letizia L.
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L'avvocato Rita Rossi mi ha aiutato in un divorzio prima del mio trasferimento in una nuova città. Volevo che i miei figli rimanessero con me fin dal primo giorno e questo è stato possibile grazie ad un accordo preso in comune con il mio ex marito, sotto la supervisione dell'avvocato Rossi. Ne sono rimasta molto soddisfatta.
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In che cosa possiamo aiutarti

I campi d’intervento in cui abbiamo lavorato

Procedura di separazione e divorzio

Anche mediante negoziazione assistita (separazione e divorzio veloce)

Modifica delle condizioni esistenti di separazione e divorzio

Modalità sia consensuale sia giudiziale

Affidamento e collocazione dei figli minori

Determinazione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori

Assegno di mantenimento e di divorzio

Mantenimento per figli e coniuge

Assegnazione della casa familiare

Rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio

Regolamentazioni nel rispetto dell’affidamento condiviso e della bigenitorialità

Cessazione dell’unione civile

Tutela dei beni e dei figli nelle nuove forme di unione

Ordini di protezione contro la violenza familiare

Allontanamento dall'area protetta e tutela da stalking e violenze

Riconoscimento del figlio

Accertamento o disconoscimento della paternità

Domande frequenti

Alcuni dubbi che potresti avere prima e durante il processo di separazione

Per divorziare occorre essere separati da almeno sei mesi. Quindi, dopo sei mesi dall’udienza di comparizione davanti al giudice della separazione, e sempreché sia stata pronunciata la sentenza di separazione, si può ottenere il divorzio.

Oggigiorno, è anche possibile chiedere separazione e divorzio con un unico atto. Il divorzio comporta la fine del matrimonio, ovverossia il venir meno del vincolo coniugale.
Può, tuttavia, rimanere un vincolo di solidarietà sul piano economico, nel senso che in determinati casi può essere previsto l’assegno divorzile. Questo è diverso dall’assegno di mantenimento nella separazione. Più precisamente, l’assegno divorzile può essere riconosciuto all’ex coniuge che lo richieda e che dimostri di non avere una sua indipendenza economica per avere sacrificato le proprie aspettative di lavoro e carriera durante il matrimonio, nell’interesse del coniuge o della famiglia.

Il divorzio comporta la fine del matrimonio, ovverossia il venir meno del vincolo coniugale. Rimane, però, un vincolo di solidarietà sul piano economico, da cui sorge il diritto all’assegno divorzile per l’ex coniuge che non abbia mezzi economici adeguati a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Di recente, nel 2018, sono comunque intervenute alcune nuove regole per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.

Sì, a partire dal dicembre 2014 è possibile separarsi, come pure divorziare evitando la procedura davanti al tribunale.

Si tratta di una procedura semplificata, denominata “negoziazione assistita”. Essa si svolge e si conclude con l’assistenza degli avvocati, i quali, una volta firmato l’accordo tra marito e moglie, trasmettono detto accordo alla Procura della Repubblica per un controllo di regolarità.

Dopodiché, l’accordo viene pubblicato nei registri dello stato civile. La separazione e il divorzio si intendono perfezionati fin dal momento della firma dell’accordo.

Sì, è possibile accelerare i tempi del divorzio chiedendo, nella causa di separazione, una sentenza parziale: in tal caso, pur proseguendo la causa di separazione per definire le questioni in gioco (quali affidamento dei figli e assegno di mantenimento) è consentito introdurre contemporaneamente il giudizio per il divorzio.

In ogni caso, è imprescindibile che sia trascorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al presidente del tribunale nel giudizio di separazione e che sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione.

Oggi è possibile chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla data dell’accordo di separazione consensuale anche se raggiunto mediante negoziazione assistita dagli avvocati.

La separazione consensuale è possibile soltanto se tra i coniugi viene raggiunto un accordo sulle condizioni che dovranno reggere i rapporti personali e patrimoniali reciproci e i rapporti di ciascuno con i figli. Se l’accordo non viene raggiunto, la separazione sarà inevitabilmente giudiziale, nel senso che le condizioni della separazione verranno stabilite dal tribunale.

L’accordo è possibile anche durante lo svolgimento del giudizio; in tal caso, la separazione, avviata come giudiziale, verrà definita come consensuale. La separazione consensuale è preferibile poichè riduce tempi e costi, oltre a favorire rapporti più sereni tra le parti.

Sì, la separazione semplificata (e così pure il divorzio) mediante negoziazione assistita dagli avvocati è possibile anche in presenza di figli minori di età oppure maggiorenni ma economicamente non autonomi, o portatori di handicap grave.

In questi casi, tuttavia, una volta che l’accordo è stato concluso e trasmesso al Procuratore della Repubblica, può accadere che il Procuratore lo ritenga non conforme all’interesse dei figli minori, e lo trasmetta al Presidente del tribunale. Questi convoca le parti entro i successivi 30 giorni. È compito dell’avvocato fare in modo che questo inconveniente non si verifichi.

Sì, è possibile modificare quanto già concordato in sede di separazione o divorzio. A partire dal dicembre 2014, tale modificazione può essere concordata e realizzata dagli ex coniugi anche senza dover tornare davanti al giudice. Non è più necessario, in altri termini, che l’accordo di modifica venga ratificato dal tribunale.
Occorre, però, che nella situazione di fatto siano intervenute variazioni che giustificano la revisione delle regole vigenti, come per esempio il trasferimento di uno dei coniugi con il figlio in una città lontana oppure il mutamento della condizione economica di uno dei due ex coniugi o il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni.

Occorre, però, che nella situazione di fatto siano intervenute variazioni che giustificano la revisione delle regole vigenti, come per esempio il trasferimento di uno dei coniugi con il figlio in una città lontana oppure il mutamento della condizione economica di uno dei due ex coniugi o il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni.

Nel nuovo assetto determinato dalla legge n. 54/2006 (cd. legge sull’affidamento condiviso), resta salvo il principio per cui la casa familiare viene assegnata tenendo conto, prioritariamente, delle esigenze dei figli. Ciò comporta che la casa venga assegnata al genitore presso il quale continuerà ad abitare il figlio (minorenne o maggiorenne non economicamente autonomo).

Tieni presente che l’assegnazione della casa all’uno o all’altro coniuge costituisce fattore di rilievo economico. Pertanto, il giudice deve tenerne conto nello stabilire l’ammontare del mantenimento per i figli.

Qualora non vi siano figli, l’abitazione familiare non può essere assegnata ad alcuno dei coniugi.

Anche per il mantenimento dei figli la riforma sull’affidamento condiviso ha apportato importanti modifiche.

Non vale più la regola per cui spetta al genitore non affidatario (generalmente il padre) corrispondere all’altro un assegno mensile, ma questo assegno – detto oggi ‘perequativo’ – è dovuto soltanto se sussista una sostanziale disparità di reddito tra i genitori. Dovrebbe valere, in generale, il criterio del mantenimento diretto.

Per determinare l’ammontare dell’ assegno perequativo, occorre poi fare riferimento ad una serie di parametri indicati dalla legge, tra cui i tempi di permanenza del figlio presso l’uno e l’altro genitore e altresì la disponibilità della casa familiare.

I nostri partner

Alcune realtà con le quali collaboriamo

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Potrai confrontarti con l'avv. Rita Rossi e con il suo team

Il nostro studio è situato nel centro di Bologna ma, se non hai possibilità di muoverti, puoi fissare una video-chiamata con un membro del nostro team.

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