Avvocato per Separazione a Bologna
assistenza legale completa
per gestire la fine di un rapporto
- separazione consensuale
- separazione giudiziale
- separazione veloce (negoziazione assistita)
- revisione delle condizioni di separazione
- regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli
- assegno di mantenimento per il coniuge
- mantenimento dei figli
- assegnazione della casa familiare
- fine convivenza
Siamo a tua disposizione per orientarti nel trovare la soluzione legale migliore in base alle tue necessità. Puoi usufruire del servizio di consulenza legale in studio o in video-chiamata.
*La consulenza legale gratuita ha una durata massima di 30 minuti ed è orientativa. La consulenza verrà fissata in base alle disponibilità dello studio. Per una consulenza personalizzata e approfondita richiedi maggiori informazioni.
Avvocato per Separazione a Bologna
assistenza legale completa
per gestire la fine di un rapporto
- separazione consensuale
- separazione giudiziale
- separazione veloce (negoziazione assistita)
- revisione delle condizioni di separazione
- regolamentazione dei rapporti tra genitori e figli
- assegno di mantenimento per il coniuge
- mantenimento dei figli
- assegnazione della casa familiare
- fine convivenza
La separazione non è un momento facile da affrontare
La fine di una vita insieme o di una relazione rappresenta un momento delicato della tua vita e potrebbe non essere indolore, soprattutto se ci sono figli.
È importante fronteggiare in modo adeguato la separazione affidandosi ad un avvocato matrimonialista dotato di esperienza, per evitare di finire in situazioni spiacevoli.
Basta pensare alla difficile condizione emotiva che si viene a creare quando viene ostacolato il rapporto con i figli, o ai gravi problemi che possono scaturire da una cattiva regolamentazione degli obblighi di mantenimento.
È molto importante non sottovalutare nessun aspetto per evitare contrasti futuri.
Affidarsi ad un avvocato matrimonialista non vuol dire entrare in conflitto con il coniuge, ma significa assicurarsi la tutela dei propri diritti e dei diritti dei propri figli; significa, in definitiva, difendere la propria serenità.
Assistenza completa, giudiziale e stragiudiziale per separazioni
Un supporto adeguato per superare questo momento con serenità
Che cosa facciamo
- assistenza in tutte le fasi della procedura
- consulenza sulle attività da predisporre
- trattative assistite tra le parti per raggiungere un accordo
- predisposizione e redazione degli accordi tra i coniugi
- assistenza alle udienze
- assistenza completa nelle nuove procedure (negoziazione assistita) per separazione e divorzio veloce
- assistenza completa per la revisione delle regole esistenti
- informazione costante ai nostri assistiti
Perchè scegliere noi
Ci occupiamo dal 1992 di diritto di famiglia: un settore che richiede sensibilità, competenza ed esperienza.
Possiamo supportarti in tutte le delicate fasi della separazione, del divorzio o della fine della convivenza.
Ti assicureremo un’assistenza legale completa per risolvere qualunque problematica dovesse sorgere, riducendo disagi e tempi.
Avvocato Rita Rossi
Una vita dedicata allo studio del diritto di famiglia
Una professionista riconosciuta
Dal 1990 esercita la professione di avvocato, con una particolare dedizione al diritto di famiglia, ambito in cui presta consulenza e assistenza sia in giudizio sia stragiudiziale.
La consulenza legale e l’assistenza a favore del cliente si basano su una conoscenza approfondita e specialistica della materia di competenza e sull’aggiornamento costante che l’avvocato Rita Rossi cura attraverso la pubblicazione di libri e la partecipazione attiva a convegni di settore.
Lo studio legale
Lo studio legale dell’avvocato Rita Rossi ha sede a Bologna ed opera in materia di separazione e divorzio, sia consensuale che giudiziale, in tutto il territorio nazionale.
All’interno dello studio lavorano 3 avvocati, in grado di fornire un’assistenza legale di alto livello in ambito matrimonialista.
Il valore aggiunto di questo team di avvocati è dato dal sapere lavorare in sinergia, unendo le rispettive abilità e competenze, offrendo ai clienti risposte pronte e ritagliate su misura.
Il nostro obiettivo è fornire un supporto concreto ed efficace al cliente.
L'opinione di chi si è rivolto a noi
Un giudizio dalle persone che ci hanno incontrato
In che cosa possiamo aiutarti
I campi d’intervento in cui abbiamo lavorato
Procedura di separazione e divorzio
Anche mediante negoziazione assistita (separazione e divorzio veloce)
Modifica delle condizioni esistenti di separazione e divorzio
Modalità sia consensuale sia giudiziale
Affidamento e collocazione dei figli minori
Determinazione dei tempi di permanenza dei figli presso i genitori
Assegno di mantenimento e di divorzio
Mantenimento per figli e coniuge
Assegnazione della casa familiare
Rapporti tra genitori e figli nati fuori dal matrimonio
Regolamentazioni nel rispetto dell’affidamento condiviso e della bigenitorialità
Cessazione dell’unione civile
Tutela dei beni e dei figli nelle nuove forme di unione
Ordini di protezione contro la violenza familiare
Allontanamento dall'area protetta e tutela da stalking e violenze
Riconoscimento del figlio
Accertamento o disconoscimento della paternità
Domande frequenti
Alcuni dubbi che potresti avere prima e durante il processo di separazione
Per divorziare occorre essere separati da almeno sei mesi. Quindi, dopo sei mesi dall’udienza di comparizione davanti al giudice della separazione, e sempreché sia stata pronunciata la sentenza di separazione, si può ottenere il divorzio.
Oggigiorno, è anche possibile chiedere separazione e divorzio con un unico atto. Il divorzio comporta la fine del matrimonio, ovverossia il venir meno del vincolo coniugale.
Può, tuttavia, rimanere un vincolo di solidarietà sul piano economico, nel senso che in determinati casi può essere previsto l’assegno divorzile. Questo è diverso dall’assegno di mantenimento nella separazione. Più precisamente, l’assegno divorzile può essere riconosciuto all’ex coniuge che lo richieda e che dimostri di non avere una sua indipendenza economica per avere sacrificato le proprie aspettative di lavoro e carriera durante il matrimonio, nell’interesse del coniuge o della famiglia.
Il divorzio comporta la fine del matrimonio, ovverossia il venir meno del vincolo coniugale. Rimane, però, un vincolo di solidarietà sul piano economico, da cui sorge il diritto all’assegno divorzile per l’ex coniuge che non abbia mezzi economici adeguati a conservare il tenore di vita goduto durante la convivenza matrimoniale. Di recente, nel 2018, sono comunque intervenute alcune nuove regole per il riconoscimento dell’assegno di divorzio.
Sì, a partire dal dicembre 2014 è possibile separarsi, come pure divorziare evitando la procedura davanti al tribunale.
Si tratta di una procedura semplificata, denominata “negoziazione assistita”. Essa si svolge e si conclude con l’assistenza degli avvocati, i quali, una volta firmato l’accordo tra marito e moglie, trasmettono detto accordo alla Procura della Repubblica per un controllo di regolarità.
Dopodiché, l’accordo viene pubblicato nei registri dello stato civile. La separazione e il divorzio si intendono perfezionati fin dal momento della firma dell’accordo.
Sì, è possibile accelerare i tempi del divorzio chiedendo, nella causa di separazione, una sentenza parziale: in tal caso, pur proseguendo la causa di separazione per definire le questioni in gioco (quali affidamento dei figli e assegno di mantenimento) è consentito introdurre contemporaneamente il giudizio per il divorzio.
In ogni caso, è imprescindibile che sia trascorso un anno dalla comparizione delle parti davanti al presidente del tribunale nel giudizio di separazione e che sia stata pronunciata sentenza definitiva di separazione.
Oggi è possibile chiedere il divorzio dopo sei mesi dalla data dell’accordo di separazione consensuale anche se raggiunto mediante negoziazione assistita dagli avvocati.
La separazione consensuale è possibile soltanto se tra i coniugi viene raggiunto un accordo sulle condizioni che dovranno reggere i rapporti personali e patrimoniali reciproci e i rapporti di ciascuno con i figli. Se l’accordo non viene raggiunto, la separazione sarà inevitabilmente giudiziale, nel senso che le condizioni della separazione verranno stabilite dal tribunale.
L’accordo è possibile anche durante lo svolgimento del giudizio; in tal caso, la separazione, avviata come giudiziale, verrà definita come consensuale. La separazione consensuale è preferibile poichè riduce tempi e costi, oltre a favorire rapporti più sereni tra le parti.
Sì, la separazione semplificata (e così pure il divorzio) mediante negoziazione assistita dagli avvocati è possibile anche in presenza di figli minori di età oppure maggiorenni ma economicamente non autonomi, o portatori di handicap grave.
In questi casi, tuttavia, una volta che l’accordo è stato concluso e trasmesso al Procuratore della Repubblica, può accadere che il Procuratore lo ritenga non conforme all’interesse dei figli minori, e lo trasmetta al Presidente del tribunale. Questi convoca le parti entro i successivi 30 giorni. È compito dell’avvocato fare in modo che questo inconveniente non si verifichi.
Sì, è possibile modificare quanto già concordato in sede di separazione o divorzio. A partire dal dicembre 2014, tale modificazione può essere concordata e realizzata dagli ex coniugi anche senza dover tornare davanti al giudice. Non è più necessario, in altri termini, che l’accordo di modifica venga ratificato dal tribunale.
Occorre, però, che nella situazione di fatto siano intervenute variazioni che giustificano la revisione delle regole vigenti, come per esempio il trasferimento di uno dei coniugi con il figlio in una città lontana oppure il mutamento della condizione economica di uno dei due ex coniugi o il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni.
Occorre, però, che nella situazione di fatto siano intervenute variazioni che giustificano la revisione delle regole vigenti, come per esempio il trasferimento di uno dei coniugi con il figlio in una città lontana oppure il mutamento della condizione economica di uno dei due ex coniugi o il raggiungimento dell’indipendenza economica da parte dei figli maggiorenni.
Nel nuovo assetto determinato dalla legge n. 54/2006 (cd. legge sull’affidamento condiviso), resta salvo il principio per cui la casa familiare viene assegnata tenendo conto, prioritariamente, delle esigenze dei figli. Ciò comporta che la casa venga assegnata al genitore presso il quale continuerà ad abitare il figlio (minorenne o maggiorenne non economicamente autonomo).
Tieni presente che l’assegnazione della casa all’uno o all’altro coniuge costituisce fattore di rilievo economico. Pertanto, il giudice deve tenerne conto nello stabilire l’ammontare del mantenimento per i figli.
Qualora non vi siano figli, l’abitazione familiare non può essere assegnata ad alcuno dei coniugi.
Anche per il mantenimento dei figli la riforma sull’affidamento condiviso ha apportato importanti modifiche.
Non vale più la regola per cui spetta al genitore non affidatario (generalmente il padre) corrispondere all’altro un assegno mensile, ma questo assegno – detto oggi ‘perequativo’ – è dovuto soltanto se sussista una sostanziale disparità di reddito tra i genitori. Dovrebbe valere, in generale, il criterio del mantenimento diretto.
Per determinare l’ammontare dell’ assegno perequativo, occorre poi fare riferimento ad una serie di parametri indicati dalla legge, tra cui i tempi di permanenza del figlio presso l’uno e l’altro genitore e altresì la disponibilità della casa familiare.
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Il nostro studio è situato nel centro di Bologna ma, se non hai possibilità di muoverti, puoi fissare una video-chiamata con un membro del nostro team.
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